Cercare un investigatore

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Tra le professioni in grado di attrarre sempre più giovani che sognano una carriera avventurosa ed affascinante, quella dell’Investigatore privato risulta tra le più ambite e ricercate.

In Italia si stima che le agenzie investigative presenti sul territorio siano più di 1.500, la maggior parte delle quali attive a Roma, Milano e Napoli, in grado di occupare più di 11.000 persone. Molti dei professionisti del settore operano grazie ad una licenza ottenuta con le regole vigenti nel vecchio ordinamento, risalenti alla normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Tale normativa è stata notevolmente modificata in seguito all’emanazione del D.M. n. 269/2010, il quale ha disciplinato nel dettaglio l’esercizio dell’investigazione privata in Italia, fonte d’ispirazione anche per altri paesi europei. L’investigatore privato è un professionista in possesso di licenza, rilasciata dalla Prefettura di competenza ex art. 134 T.U.L.P.S., necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, di ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.

In virtù dei rilevanti risvolti giuridici legati a tale attività, è fondamentale intraprendere il percorso di studi e di formazione professionale richiesti per ottenere le competenze necessarie a compiere tutte le diverse tipologie di indagini, classificate nell’art. 5 D.M. 269/2010, oltre che per conoscere i limiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento di tale affascinante professione .I requisiti per svolgere la professione di investigatore privato Per poter esercitare l’attività di investigatore privato, è necessario ottenere l’apposita licenza rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, dimostrando di possedere tutti i requisiti necessari, oltre all’iscrizione presso la Camera di Commercio.

Chiunque eserciti l’attività di investigatore privato senza essere in possesso di tale licenza potrà incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione: inoltre, la sua condotta potrà integrare anche la violazione della privacy, il reato di atti persecutori e altri previsti nel nostro ordinamento. Secondo quanto disposto dall’art. 134 T.U.L.P.S., la licenza prefettizia non può essere rilasciata a chi sia incapace di obbligarsi, non sia cittadino italiano o comunitario, ovvero a chi abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, né può essere concessa per il compimento di operazioni che comportano un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale. Infatti, la peculiarità dell’investigatore privato è che egli offre i propri servizi sul mercato, al pari di qualunque altro professionista, senza avere alcun legame con lo Stato, dal momento che svolge la propria attività unicamente per soddisfare le richieste dei propri clienti.

In aggiunta ai requisiti soggettivi sopracitati, per diventare un investigatore privato titolare di istituto, secondo quanto indicato nel D.M. n. 269/10, è necessario:  essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale in Psicologia a Indirizzo Forense, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Scienze dell’Investigazione o corsi di laurea equipollenti;  vantare una collaborazione a livello operativo almeno triennale presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso;

aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

di tutelare l’azienda da eventuali “furbetti” che si approfittano della buona fede del datore di lavoro.