Assistenza animali

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Il proprietario che si occupi anche temporaneamente di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere. Dovrà fornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli la Assistenza animali necessaria.

Le cure sanitarie, la possibilità di servizio fisico, la pulizia degli spazi di dimora.  Dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni E’ vietato allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 2 mesi di età  Nascita o acquisto di un cane  Chiunque acquista o viene in possesso di un cane (L.R. 27/2000) deve iscriverlo presso l’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione entro due mese dalla nascita o entro 30 giorni da quando ne viene a qualsiasi titolo in possesso, recandosi  all’Ufficio anagrafe canina comunale  da un medico veterinario accreditato  dai Servizi Veterinari dell’AUSL  Ogni passaggio di proprietà deve essere registrato nella banca regionale degli animali d’affezione  Altre comunicazioni obbligatorie  Da effettuarsi presso gli Uffici anagrafe canina, i medici veterinari accreditati o i Servizi Veterinari dell’AUSL  Morte, cessione del cane, cambiamenti di residenza: entro 15 giorni   Smarrimento: entro 3 giorni  Passaggio di proprietà

Per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale all’anagrafe, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso, resa ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445. Il modulo già correttamente predisposto è scaricabile da questo link.  Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato sul fondo del modulo stesso).  Il vecchio proprietario dovrà recarsi presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza ed effettuare la cessione dell’animale a favore del nuovo proprietario. Il nuovo proprietario dovrà recarsi, con i documenti sopraelencati, presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza, per rendere effettiva l’acquisizione dell’animale.

La cessione deve essere dichiarata entro 15 giorni, l’acquisizione entro 30 giorni. Divieto di detenzione alla catena La L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata dalla L.R. 3/2013, vieta al detentore di animali d’affezione l’utilizzo della catena o di altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza.  Vedi nota del Ministero della Salute “Linee guida relative alla movimentazione e registrazione degli animali d’affezione”.  Conduzione in luoghi pubblici  Il proprietario o il detentore è responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale. Nei luoghi pubblici è obbligatorio l’uso del guinzaglio, di misura non superiore a metri 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ed è bene portare con se sempre una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente

È obbligatorio raccogliere le feci dell’animale e quindi è necessario recare con sé gli strumenti idonei alla loro raccolta. Movimentazione tra Regioni   In caso di adozione di un cane da fuori Regione   Per l’adozione di animali provenienti da fuori regione (escluso passaggio di proprietà fra privati) gli animali devono:  essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale di provenienza;