Nuovo Codice Appalti, serve più chiarezza anche sull’avvalimento

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Continuano le polemiche e le critiche al nuovo Codice degli appalti, ritenuto in qualche modo “scoordinato”, secondo quanto detto dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. In particolare, è necessario ancora un intervento chiarificatore sulla procedura dell’avvalimento.

E pensare che tutto sembrava essere “perfetto”, o quasi. Solo pochi mesi fa, prima della fatidica approvazione di aprile, i commenti sulle bozze del nuovo Codice degli Appalti in Italia erano praticamente tutti positivi, sia da parte della politica che delle associazioni di categoria interessate. Ma le correzioni dell’ultimo minuto, rese necessarie per arrivare al voto definitivo, e qualche “sorpresa” contenuta nel testo ha invece provocato più di un malumore, tant’è vero che anche uno dei protagonisti di questa rivoluzione, Raffaele Cantone, ha pubblicamente criticato quanto fin qui fatto.

Serve più coordinamento. Nel corso di una audizione alla Camera, il presidente dell’Anac ha puntato il dito, in particolare, su due aspetti, ovvero il numero eccessivo di decreti attuativi previsti nel nuovo Codice, in contrasto con la promessa di semplificazione e riduzione di norme che doveva esserne la base, e soprattutto la necessità di provvedere quanto prima ad atti chiarificatori circa alcune procedure strategiche nel corso di gare e bandi pubblici. Come evidenziato dagli aggiornamenti di Appaltitalia, il giornale del settore degli appalti in Italia, il riferimento è all’istituto dell’avvalimento, che ancora appare troppo “nebuloso” nel nuovo ordinamento.

Confusione in atto.Anche secondo Cantone serve un maggiore coordinamento delle norme, perché al momento non è ancora chiaro quando un’impresa partecipante a un appalto può fare ricorso all’avvalimento e quando, invece, la tipologia dei lavori banditi esclude questa chance; la bozza di decreto attualmente in studio, infatti, pur dedicando un articolo alla materia, descrive solo le basi fondamentali della materia, mentre altre questioni, a cominciare dalla definizione più precisa dei casi di esclusione, sono demandate a decreti specifici che devono essere emanati dal Ministero delle infrastrutture o, in alternativa, alla discrezionalità di scelta da parte delle Stazioni Appaltanti, col rischio di aumentare la sensazione di confusione.

Quando non si può. Al momento, il nuovo Codice degli Appalti prevede dei casi di esclusione, quando cioè l’avvalimento è vietato, in modo tassativo o a discrezione delle Stazioni Appaltanti. Ad esempio, non è possibile avvalersi dell’impresa avvalente se, nel corso di realizzazione delle opere, siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali di valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, così come non è possibile utilizzare l’istituto per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in quanto questa condizione assicura il corretto smaltimento dei rifiuti.

Anche il CDS dice no. Di recente, poi, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ulteriore situazione in cui non è possibile per un’impresa giovare dell’avvalimento, quando cioè servirebbe per acquisire il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio di cui è carente. Nella sentenza si legge, infatti, che in tema di appalti pubblici e nonostante la portata generale dell’istituto dell’avvalimento, resta salva l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163 del 2006, perché sono di tipo soggettivo. In particolare, poi, viene precisato che la richiesta di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato camerale dell’attività stessa presente in un bando di gara come requisito ai fini dell’ammissione alla procedura deve essere inteso come prescrizione strumentale, ovvero necessaria e funzionale ad accertare che l’impresa possa vantare il possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il fattore di interesse sostanziale della stazione appaltante.

In definitiva, dunque, questa sentenza stabilisce che la carenza di requisiti di esperienza tecnica può essere “sanata” attraverso il ricorso all’avvalimento, utile per acquisire idoneità di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo in possesso dell’altra impresa; al contrario, però, i requisiti professionali non possono essere considerati oggetto valido di avvalimento.