Concessionari con rottamazione

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Quando si consegna un veicolo al Concessionari con rottamazione si può  vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) occorre  sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore concessionario/rivenditore   consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo Si consiglia di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (mini voltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo. La “mini voltura” consiste nella vendita di un veicolo a un concessionario/rivenditore di veicoli usati. La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00). La mini voltura si considera regolarmente effettuata solo se l’atto di vendita viene registrato nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

Si consiglia il venditore di registrarsi al servizio Avis ACI per ricevere tramite mail o sms notizia dell’avvenuta registrazione al PRA della vendita Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere consigli e cautele per la vendita. Puo’ accadere, ma si tratta di una prassi ormai meno frequente , che il rivenditore di veicoli usati faccia sottoscrivere  al venditore del veicolo, anziché

è la dichiarazione di vendita ai fini della cosiddetta “mini  voltura” una “procura a vendere” (con firma dell’intestatario autenticata) a favore del concessionario/rivenditore. Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ed è solo delegato a vendere, in nome e per conto del proprietario,  a un terzo soggetto il veicolo. In questo caso è necessario accertarsi che: il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto).

Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza)il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo  Si può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione del veicolo per demolizione”.

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.